Il CNEL ha chiesto un parere in ordine alla costituzionedi una banca dati necessaria per procedere ad uno studio sullapresenza delle donne nei centri decisionali. La risposta analizzale varie fasi della ricerca, evidenziandone i rapporti con lalegge n. 675/1996.
Roma, l3 febbraio 1998                
Prof. Giuseppe De Rita                
Presidente del Consiglio Nazionale                
dell'Economia e del Lavoro                
V.le David Lubin 2                
Roma                
Caro De Rita,
mi riferisco alla Tua richiesta di parere in ordinealla costituzione di una banca dati che il Gruppo di lavoropermanente Donne e Sviluppo del Consiglio Nazionaledell'Economia e del Lavoro vorrebbe istituire al fine di realizzareuno studio sulla presenza delle donne italiane nei centri decisionali.
Al riguardo, considerata la qualità di soggettopubblico del CNEL, e tenuto conto del fatto che le notizie chesi intende raccogliere con il suddetto censimento non hanno naturasensibile ai sensi dell'articolo 22 della legge n.675/1996,il Garante ha constatato che occorre prendere in considerazionele disposizioni di cui all'articolo 27 della medesima legge.
L'art.27, comma 1, della legge 675/1996 permetteai soggetti pubblici di raccogliere dati ai fini dello svolgimentodelle rispettive funzioni istituzionali, nel rispetto dei limitieventualmente stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Il CNEL può procedere al trattamento di datipersonali per la realizzazione del predetto studio, anche attraversogruppi di lavoro.
La legge 30 dicembre 1986, n.936 (art.10, comma 1,lett.h)), prevede la possibilità per il CNEL di compierestudi ed indagini sulle materie indicate nel medesimo articolo,fra i quali figurano rapporti sull'andamento generale, settorialee locale del mercato del lavoro e l'elaborazione di risultatisui singoli fenomeni.
Per quanto riguarda la problematica connessa allanecessità da parte del CNEL di acquisire da alcuni entipubblici i dati necessari alla ricerca in questione, va osservatoche la legge n. 675/1996 prescrive un sistema di maggiore cautelaper l'acquisizione di dati da altre amministrazioni pubbliche,le quali, di regola, possono divulgare i dati ad altre amministrazioniqualora esista una norma di legge o di regolamento che prevedala comunicazione o la diffusione (art. 27, comma 2).
Nel caso di specie, l'art.15 della citata legge n.936/1986demanda al presidente del CNEL il compito di istituire comitatie commissioni, in relazione ai lavori dell'assemblea dedicatiall'esame delle materie di cui all'art.10.
Più specificamente, l'art.16 della medesimalegge prevede l'istituzione presso il CNEL di una commissionespeciale preposta alla raccolta, all'organizzazione e all'elaborazionedell'informazione nelle materie di cui agli articoli 10 e 17.
Tale commissione ha la facoltà di richiedereinformazioni alle istituzioni pubbliche (che sono tenute a fornirle), concernenti tra l'altro, le condizioni di lavoro, l'organizzazionee l'efficienza degli uffici e dei servizi.
Il medesimo articolo 16, comma 2, lett.c) prevedeinoltre che la commissione possa svolgere direttamente, tramiteil personale del CNEL, studi e ricerche in materia di mercatodel lavoro, di contratti collettivi, di retribuzioni e di condizionidi lavoro.
Ciò premesso, il Garante ritiene che il Gruppodi lavoro permanente Donne e Sviluppo, se istituito all'internodella citata commissione speciale, possa acquisire dagli entipubblici interpellati - in base al citato art.16 - le informazioniriguardanti, in particolare le generalità delle lavoratricidi sesso femminile e la posizione delle stesse ricoperta nellastruttura lavorativa della quale si chiede di conoscere, altresì,la denominazione e l'indirizzo. Resta peraltro ferma l'esigenzache l'eventuale pubblicazione dei dati acquisiti dal CNEL siaprevista, in ogni caso, da una norma di legge o di regolamento(art.27, comma 3 legge 675/1996).
Anche i datori di lavoro privati ai quali èrichiesto dal CNEL di fornire informazioni analoghe sono tenutia comunicarle. E' da tener presente, tuttavia, che anche questeultime informazioni non possono essere comunicate o pubblicatedal CNEL in mancanza di una norma di legge o di regolamento o,in via subordinata, senza il consenso delle persone interessate(v. l'art. 16, comma 2, lett. b) della legge n. 936/1986, che rinviaall'art. 4, quarto comma, della legge n.628 del 22 luglio 1961).
Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriorichiarimenti, ricambiando i cordiali saluti.
STEFANO RODOTA'